CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E UNIVERSITA' CATTOLICA:
Pur ribadendo la potestà dell'Ateneo cattolico di assumere liberamente un docente che non si ponesse in contrasto con questi principi religiosi, la Corte ha riconosciuto al docente il diritto di conoscere l'esistenza e la natura dei limiti posti alla sua libertà di espressione, e in mancanza di motivazione, ha condannato l'Università al pagamento di 10.000,00 in favore del professore.
A livello nazionale, Tar e Consiglio di Stato avevano dato torto al Professore italiano.
Pertanto l'Università Cattolica ha il diritto di sceglere i propri docenti e di valutarne la corrispondenza dell'orientamento ideale a quello cattolico, ma deve motivare il diniego di assunzione! In mancanza deve risarcire il danno: ma quale danno?.
PUBBLICATA LA NUOVA ENCICLICA "SOCIALE" DI SUA SANTITA' BENEDETTO XVI: CARITAS IN VERITATE
"La giustizia è « inseparabile dalla carità » , intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o, com'ebbe a dire Paolo VI, « la misura minima » di essa." "Un Cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali. In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio posto per Dio nel mondo. Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito ristretto e privato di relazioni. È esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, nel dialogo tra i saperi e le operatività".
IL MINISTERO DELLE FINANZE PRECISA LE REGOLE PER L'ESENZIONE ICI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Con circolare n.2/DF del 26 gennaio 2009 il Ministero delle Finanze ha chiarito i requisiti per l'esenzione ICI degli enti non commerciali. Il requisito della "non commercialità" si deve riferire sia ai soggetti che all'attività esercitata.
LA CORTE COSTITUZIONALE RENDE NOTE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIAZLE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L.40/2004.
Le motivazioni della Corte non dissipano i dubbi su un intervento che contrasta con altre norme della stessa legge (vedi divieto di crioconservazione e di selezione genetica) e che interferisce con scelte decisive di spettanza del legislatore.
Ai sensi del combinato-disposto degli articoli 1 e 17 del D.Lgs. 155/2006 deve ritenersi che una Onlus sia qualificabile senz’altro come impresa sociale, e, come tale, ha pieno titolo a partecipare a una gara concernente l’aggiudicazione di un servizio che rientra tra quelli di utilità sociale come previsti dall’articolo 2 dello stesso D.Lgs.
Nel caso in cui la gara per l’affidamento di un servizio sia andata deserta per mancanza di offerte congrue, l’amministrazione è legittimata a procedere a trattativa privata per l’affidamento del servizio all’impresa che, sia in termini di offerta sia per la veste giuridica, offra le maggiori garanzie per l’espletamento del servizio in un arco temporale assai delimitato.
Secondo il diritto comunitario possono essere considerate imprese tutti i soggetti, comunque strutturati ed organizzati, che compiano atti a contenuto economico idonei a restringere la concorrenza. Anche le ONLUS possono pertanto partecipare alle gare di appalto relative al settore in cui operano, anche se non sono iscritte al Registro delle Imprese e anche se prive di partita IVA.
Finalmente le prime sentenze fanno giustizia dell'ostracismo nei confronti degli enti non profit e aprono il mercato al contributo determinante di tali enti .
La nuova Istruzione in materia amministrativa
Don Mauro Rivella
Direttore dellUfficio Nazionale per i problemi giuridici